Addizionale comunale all'IRPEF


Comune Codice Provincia
ROSCIANO
H562
PE

Anno Aliquota Num. delibera Data delibera Data pubblicazione Note
2010* 0,6 19 30-04-2010 03-06-2010 conferma
2009 0,6 12 02-04-2009 21-04-2009 conferma
2008 0,6 13 20-05-2008 11-06-2008 conferma 
2007 0,6 7 22-03-2007 13-04-2007  
2006 0,4 37 10-04-2006 31-05-2006 conferma 
2005 0,4 26 07-04-2005 09-05-2005 conferma 
2004 0,4 20 11-03-2004 23-04-2004 conferma 
2003 0,4 17 18-03-2003 18-07-2003 conferma 
2002 0,4 12 18-02-2002 25-07-2002  
2001 0,4 25 19-03-2001 10-08-2001  

* Esenzione per redditi fino ad € 8.000,00

ICI 2010

Modulo dichiarazione ICI anno 2010
Istruzioni dichiarazione ICI anno 2010

Estratto di Deliberazione di Consiglio Comunale N. 20 del 30-04-2010

 

Oggetto: Imposta comunale sugli immobili. Conferma aliquote ICI 20 10

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA

Il Comune di Rosciano (Provincia di Pescara) ha adottato, il 30.04.2010, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2010:

(Omissis)

1) aliquota base 2010: 5,5 per mille ad eccezione delle seguenti categorie di immobili:

a - Abitazione principale (categorie A1/A8/A9) = aliquota 5 per mille (quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprieta`, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente).

b - Enti senza fine di lucro (no profit): aliquota 5,0 per mille

c - Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attivita` la costruzione e l'alienazione di immobili = aliquota 5 per mille, per anni tre (per un periodo non superiore a tre anni).

d - Terreni agricoli: aliquota 5 per mille

2) Ai sensi dell'art. 3, comma 55, della legge n. 662/1996 (finanziaria 1997) l'imposta e` ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L'inagibilita` o l'inabitabilita` e` accertata dall'ufficio tecnico comunale previa presentazione da parte del proprietario:

- di perizia, con allegata idonea documentazione;

3) FABBRICATI: detrazioni d'imposta

Nel rispetto dell'equilibrio del bilancio, per il 2010 detrazione d'imposta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale è di € 200,00.

 

* Ricordiamo che attualmente risulta abolita l'ici sulla prima casa e le relative pertinenze

Il Consiglio dei Ministri, in data 21 maggio 2008, ha approvato con decreto l'abolizione dell'Ici sulla prima casa. Il taglio entra in vigore dal primo acconto di giugno e riguarda anche le pertinenze dell'abitazione principale (garage, cantina, box auto, ecc.). Restano esclusi dallo sgravio gli immobili di categoria A1, A8 e A9, cioè abitazioni di lusso, ville, castelli, ai quali non si applica la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille.
L’esenzione dall’imposta va estesa anche alle abitazioni assimilate alle prime case dai regolamenti comunali in vigore alla data della pubblicazione del decreto legge sulla Gazzetta Ufficiale.

L'esenzione si applica anche ai separati e divorziati non assegnatari della casa coniugale e alle unità immobiliari di cooperative a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari. I criteri e le modalità del rimborso ai Comuni sono previsti in un successivo decreto, entro 60 giorni dalla pubblicazione del provvedimento di esenzione.

Qualora l'Ici 2008 sull'abitazione principale e sulle sue pertinenze fosse stata già pagata, è necessario presentare una richiesta di rimborso al Comune. Inoltre, poiché molte amministrazioni locali e società di riscossione hanno provveduto a recapitare i bollettino per il pagamento, va tenuto presente che l'Ici sulla prima casa non va comunque versata. Pertanto, nel caso il modulo sia riferito proprio all'abitazione principale, la richiesta non va considerata.

I dipendenti ed i pensionati che avessero già consegnato il 730/2008 chiedendo al proprio sostituto d'imposta di ridurre l'eventuale rimborso di luglio o agosto per destinare parte dei crediti d'imposta al pagamento dell'Ici sulla prima casa, dovranno correggere l'originario modello 730 con la presentazione del 730 integrativo, dell'Unico persone fisiche 2008 correttivo o integrativo, oppure dovranno attendere le dichiarazioni da presentare il prossimo anno.

In base alla normativa Ici, il contribuente deve chiedere all'Ufficio tributi del Comune il rimborso dell'imposta comunale versata e non dovuta. Alla domanda non va applicata la marca da bollo, ma va allegato il bollettino postale o il modello F24 con cui si è provveduto al pagamento. L'istanza va presentata entro 5 anni dalla data del versamento dell'imposta o dal momento in cui è stato accertato il diritto alla sua restituzione. Il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda (articolo 1, comma 164 della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Sul credito da restituire sono dovuti gli interessi legali che decorrono dalla data del versamento.

Alle pertinenze si applica la normativa generale contenuta negli articoli 817 e seguenti del Codice civile, in base alla quale il loro regime giuridico è quello del bene principale. Per qualificare un immobile come pertinenza, è sufficiente che esistano un rapporto oggettivo di asservimento rispetto al bene principale e la volontà del possessore di adibire la pertinenza a servizio e ornamento dello stesso bene. Non ha alcuna rilevanza, invece, la circostanza che la pertinenza sia dotata di rendita catastale autonoma, e non sia "graffata" catastalmente al bene principale. Ne consegue che cantina, garage, box auto, ecc. sono anch'essi esenti dall'Ici, sebbene separatamente accatastati e acquistati, purché essi siano posti a servizio dell'abitazione principale.

Una limitazione a tale criterio, deriva dall'articolo 59, lettera d) del decreto legislativo Dlgs 446/97, che permette ai Comuni di stabilire quali e quanti immobili possano essere considerati pertinenza dell'abitazione principale. Di conseguenza, per essere certi di non dover pagare l'Ici su beni considerati pertinenziali, è bene consultare il regolamento comunale. Naturalmente, in base alla gerarchia delle fonti, non è consentito all'amministrazione locale escludere le pertinenze dall'esenzione del pagamento Ici decisa dal Governo il 21 maggio 2008.

Pillole sull'ici....

CHI  DEVE  PAGARE  L'ICI


L’Ici, imposta comunale sugli immobili, istituita con decreto legislativo n. 504 del 1992, deve essere pagata:
Se l'immobile è posseduto da più proprietari o titolari di diritti reali di godimento, l'imposta deve essere ripartita in proporzione alle quote di possesso.


LA  DICHIARAZIONE


I soggetti interessati devono presentare al Comune ove è ubicato l'immobile una apposita dichiarazione entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Il modello di dichiarazione è approvato annualmente con decreto ministeriale.

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell’ICI dovuta, la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione, gli eredi e i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini dell'ICI, perché ad essa provvederà l'ufficio presso il quale è stata presentata la denuncia di successione, mediante trasmissione di una copia a ciascun Comune dove sono situati gli immobili.

I Comuni possono stabilire che la dichiarazione sia sostituita da una comunicazione, per la quale possono essere previsti termini diversi di presentazione.



COME  SI  CALCOLA  L'ICI


  1. per 100 per i fabbricati dei gruppi catastali A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1); per 140 per i fabbricati del gruppo catastale B; per 50 per i fabbricati del gruppo catastale D e della categoria A/10;
  2. per 34 per i fabbricati della categoria C/1.
Per i fabbricati del gruppo catastale D - non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati - il valore è determinato sulla base dei costi di acquisizione e di incremento (contabilizzati al lordo delle quote di ammortamento), aggiornati da appositi coefficienti stabiliti annualmente dal Ministero dell'Economia. Per le aree fabbricabili la base imponibile è data dal valore commerciale che risulta al 1° gennaio dell'anno di imposizione. Per i terreni agricoli la base imponibile è data dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di tassazione, rivalutato del 25% e poi moltiplicato per 75. L'ammontare dell'imposta deve essere proporzionale ai mesi dell'anno solare durante i quali si è avuto il possesso: il mese in cui la proprietà o il diritto reale di godimento si è protratto solo in parte è computato per intero se il contribuente ha posseduto l'immobile per almeno 15 giorni, mentre non è conteggiato se il possesso è durato meno di 15 giorni. In sostanza, vale il criterio di "prevalenza temporale". Così, ad esempio, se un atto di vendita è stato stipulato il 16 marzo, il mese andrà computato per intero solo per il venditore.

LE  ALIQUOTE


Le aliquote e le detrazioni vengono deliberate ogni anno dai Comuni.

Per conoscerne la misura, il contribuente può consultare anche gli estratti delle deliberazioni comunali disponibili o rivolgersi al Comune ove è ubicato l'immobile.

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ABITAZIONI  PRINCIPALI


Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Clicca qui per saperne di più

Per il contribuente che adibisce l'immobile a dimora abituale e con residenza anagrafica, è prevista una detrazione ordinaria di euro 103,29 (L. 200.000) annui, in rapporto ai mesi di effettivo utilizzo. Oltre a questa, la Finanziaria 2008 ha previsto una ulteriore detrazione pari all'1,33 per mille da calcolare sulla base imponibile (abitazione principale più sue eventuali pertinenze), che è applicabile a prescindere dal reddito del contribuente e per un importo massimo di 200 euro; da tale agevolazione sono escluse le case di lusso, le ville ed i castelli.

Condizione essenziale affinché possa essere riconosciuta tale detrazione è che ci sia identità tra il soggetto obbligato al pagamento dell'ICI ed il soggetto che dimora abitualmente nell'immobile.Nel caso in cui vi siano più contribuenti che dimorano abitualmente nell'immobile, la detrazione deve essere rapportata ai mesi di utilizzo e suddivisa in parti uguali fra i contitolari, prescindendo dalle quote di proprietà o dalle quote di diritto reale di godimento.Il Comune, con propria deliberazione, può:

Per sapere se ha diritto alla detrazione, quali sono le condizioni e qual è l'ammontare, il contribuente deve interpellare il Comune che riscuote l'imposta.


LE  PERTINENZE  DELL'ABITAZIONE  PRINCIPALE


Attenzione: dal 21 maggio 2008, l'abitazione principale e le sue pertinenze sono state esentate dal pagamento Ici, ad esclusione degli immobili di categoria A1, A8, A9 (edifici di pregio, ville, castelli). Pertanto, le sottostanti norme trovano applicazione solo per queste ultime tre tipologie, alle quali non va applicata l'ulteriore detrazione dell'1,33 per mille. Clicca qui per saperne di più

Dal 1° gennaio 2001 alle pertinenze deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell'abitazione principale, a prescindere dal fatto che il Comune abbia o meno esteso tale beneficio anche ad esse.

Se la detrazione per l'abitazione principale supera l'imposta relativa, la parte residua va detratta da quanto dovuto per le pertinenze. Analogo discorso va fatto per la ulteriore detrazione dell'1,33 per mille (introdotta dalla Finanziaria 2008): la base imponibile, su cui applicarla fino ad un massimo di 200 euro, è composta dall'abitazione principale e dalle sue eventuali pertinenze.



COME  E  QUANDO  SI  PAGA


L'imposta, proporzionata alla quota e ai mesi di possesso degli immobili, va versata in due rate:
  1. la prima rata (acconto) - da pagare tra il 1° e il 16 giugno - è pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente;
  2. la seconda rata - da pagare tra il 1° e il 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno - è calcolata applicando le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno in corso e sottraendo quanto già versato come acconto.

È possibile anche effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione entro il termine previsto per l'acconto, applicando le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l'anno in corso.Se si posseggono più immobili nello stesso Comune, basterà un unico versamento per l'imposta complessivamente dovuta.
Se si posseggono invece immobili situati in Comuni diversi, è necessario effettuare distinti versamenti per ogni Comune.Il versamento del tributo va eseguito negli uffici postali o presso il concessionario della riscossione o nelle banche convenzionate con lo stesso concessionario, purché il Comune non abbia disposto diversamente.La somma minima da pagare è di 2,08 euro. Gli importi fino a 2,07 euro (pari a 4.000 delle vecchie lire) non vanno versati. Il Comune potrebbe però aver elevato l'ammontare minimo (informarsi, quindi, negli uffici Comunali).

Entro 30 giorni dalla scadenza della rata, i ritardatari possono pagare l'ICI applicando la sanzione ridotta del 2,5% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo calcolati solo sul tributo, in proporzione ai giorni di ritardo. Se il versamento dell'acconto e/o del saldo viene effettuato oltre i 30 giorni dalla scadenza, ma entro il termine di un anno, l'ICI deve essere versata con una sanzione del 3% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali del 3% annuo, calcolati anche in questo caso solo sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.
Gli importi così determinati vanno aggiunti all'ammontare del tributo da versare.
Il pagamento va effettuato utilizzando il normale bollettino di conto corrente postale, dove andrà barrata la casella "Ravvedimento".

Esempio:

Se il 16 luglio 2007 un contribuente vuole effettuare il versamento dell'ICI di 175,00 euro, dovrà pagare:
euro 175,00 a titolo di imposta;
euro 4,37 a titolo di sanzione, ottenuta dal seguente calcolo: euro 175,00 x 0,025;
euro 0,23 a titolo di interessi legali dovuti per 16 giorni di ritardo, ottenuti dal seguente calcolo: euro (175 x 16/365) x 0,03
In totale, l'importo da versare sarà di euro 180,00, per effetto dell'arrotondamento all'unità di euro. Infatti, 175,00 + 4,37 + 0,23 = 179,6 che vanno arrotondati, per eccesso, a 180,00 euro.
(Le sanzioni sono aggiornate con il decreto legge 185/2008)

CONTRIBUENTI  RESIDENTI  ALL'ESTERO


Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono avvalersi dell'ulteriore facoltà di effettuare il versamento dell'ICI in un'unica soluzione, dal 1° al 16 dicembre, applicando gli interessi del 3%, calcolati sull'imposta che si sarebbe dovuta pagare come acconto.

Si ricorda che per i cittadini italiani residenti all'estero si considera adibito ad abitazione principale l'immobile posseduto a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locato.



I  RIMBORSI


Con il comma 173, art. 1, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 viene abrogato l'articolo 13 del Dlgs 504/1992. Di conseguenza, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni (non più 3) dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L'ente locale provvede a rendere esigibile il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza (comma 164).
Sulle somme versate e non dovute devono essere corrisposti gli interessi nella misura stabilita dal comma 165, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.